
L' articolo 68 del Codice CAD, in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.L. 179/2012, stabilisce che per "formato di dati di tipo aperto" debbasi intendere quel formato di dati "reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi".
Nello stesso articolo si specifica inoltre che i dati sono considerati “open” a condizione che siano:
a) disponibili in base ai termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
b) accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private), adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e provvisti dei relativi metadati;
c) resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private), o tutt'al più ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
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Al Capo V del CAD, viene sancito che le Pubbliche Amministrazioni hanno la responsabilità di aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government.
I dati pubblici saranno fruibili in formato aperto e saranno riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati anche attraverso finanza di progetto. La normativa che prevede l’obbligatorietà della pubblicazione dei dati aperti, in particolare, è stata introdotta con l’art. 9 comma 1 lett. a) del DL 179/2012, che ha modificato l’art. 52 del CAD, con questo nuovo testo:
Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni).
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
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3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.
4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.
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Come ogni processo innovativo, fare open data richiede un investimento iniziale in termini di ore uomo dedicate all’apprendimento di come estrarre e pubblicare dati e di come far diventare queste attività nuovi processi incardinati nell’ organizzazione del proprio lavoro. Inoltre va tenuto conto che il miglioramento della “qualità” dell’Open Data comporta costi crescenti, anche solo in termini di risorse dedicate. Al di là di tali investimenti, però, fare open data non presenta ulteriori costi specifici perché: a) le licenze che vengono applicate ai dati sono totalmente gratuite; b) la disponibilità dei dati in formati adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori è generalmente una prerogativa dei dati “grezzi” cioè caratterizzati dal più alto livello di disaggregazione che tendenzialmente sono già a disposizione dell’ente; c) le reti telematiche pubbliche attraverso le quali rendere disponibili i dati sono già disponibili: gli enti hanno la possibilità di utilizzare il portale nazionale dei dati aperti (così come numerosi altri portali regionali), che permettono l’indicizzazione dei dati pubblicati attraverso software ormai riconosciuti come standard internazionali.
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Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sancisce che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
Sempre il D.L. n. 33/2013 dice inoltre che:
Art. 6 comma 1: "Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 8 l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (...)"
Art. 7: "I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”
Vi è comunque una sostanziale differenza tra trasparenza come intesa nel D.L. 33/2013 e open data: la trasparenza riguarda solo le informazioni che sono comprese espressamente nella sezione “Amministrazione trasparente”, e che non riguardano solo dati, ma anche documenti; la pubblicazione di dati in open data può invece riguardare l’attività dell’ente in senso più ampio (ES: orari del trasporto pubblico), non compresi nella trasparenza.
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Per distinguere i diversi formati utilizzabili nella codifica dei set di dati, è stato proposto da Tim Berners Lee, inventore del World Wide Web e primo sostenitore del movimento Open Data a livello internazionale, un modello di catalogazione che li classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori da 1 a 5, sulla base dell’interoperabilità e della possibilità di ciascun formato di essere trattato automaticamente da una macchina senza alcun vincolo di software (“machine readeable”):
1. livello base costituito da file non strutturati: ad esempio un’immagine in formato grezzo (formati come .gif, .jpg, .png), un documento in formato Microsoft Word, un file in formato Adobe Pdf;
2. dati strutturati ma codificati con un formato proprietario: ad esempio un documento in formato Microsoft Excel;
3. dati strutturati e codificati in un formato non proprietario: ad esempio il formato .csv (Comma Separated Values) al posto del formato Microsoft Excel utilizzato nel caso precedente;
4. dati strutturati e codificati in un formato non proprietario che sono dotati di un URI (Identificatore Univoco di Risorsa) che li rende indirizzabili sulla rete e quindi utilizzabili direttamente online, attraverso l’inclusione in una struttura basata sul modello RDF (Resource Description Framework);
5. Linked Open Data (LOD), cioè quei dati aperti che dal punto di vista del formato, oltre a rispondere alle caratteristiche indicate al punto precedente presentano anche, nella struttura del dataset, collegamenti ad altri dataset. Il livello considerato minimo perché si possa parlare di Open Data è il n. 3.
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Le licenze che possono essere utilizzate per la pubblicazione di dati in formato aperto sono molte; le più utilizzate dalle PA italiane sono: A. IODL B. Creative Commons Nel dettaglio: A. Italian Open Data License (IODL) è la licenza “aperta” creata allo scopo precipuo di dare a tutte le Amministrazioni uno strumento chiaro e certificato, in grado di facilitare la diffusione e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. L’uso di questa licenza prevede che l’utente possa liberamente: consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere le informazioni; creare un lavoro derivato, per esempio attraverso la combinazione con altre informazioni (cosiddetto mash-up), includendole in un prodotto o sviluppando un’applicazione informatica che le utilizzi come base dati. B. Licenze Creative Commons sono le più diffuse e hanno il vantaggio di essere utilizzate a livello internazionale. Nell’ambito delle licenze Creative Commons, per i dati aperti solitamente si utilizzano queste combinazioni: CC0, cioè completamente libero da diritti, e i dati possono essere utilizzati da terzi anche per fini commerciali senza obbligo di citare la fonte; ï‚· CC BY, i dati possono essere utilizzati da terzi anche per fini commercia, ma con obbligo di citare la fonte; CC BY SA, i dati possono essere utilizzati con obbligo di citare la fonte, e debbono essere condivisi allo stesso modo, cioè se il materiale viene remixato o trasformato o ci si basa su di esso, è necessario distribuire i propri contributi con la stessa licenza del materiale originario.
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